(massima n. 1)
La statuizione concernente il mantenimento del sequestro a garanzia del pagamento dei crediti di cui all'art. 189 c.p., divenuta irrevocabile con la sentenza emessa in sede di cognizione, non può essere sindacata in sede esecutiva, neppure in base all'art. 260 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, secondo il quale in materia di esecuzione si osservano le disposizioni del nuovo codice di rito anche per i provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso.