(massima n. 1)
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen., l'intervento del giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operativitā della condotta riparatoria o dell'offerta reale, č finalizzato a valutare, nel contraddittorio fra le parti, ove tra le stesse non vi sia accordo, a fronte di una condotta di concreta disponibilitā dell'imputato alla riparazione, la congruitā della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ.