(massima n. 1)
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., č applicabile anche nei procedimenti cumulativi in cui sono contestati reati aventi differente regime di procedibilitā, ancorché produca effetto limitatamente ai reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione, posto che, in mancanza di espresse disposizioni contrarie, deve valorizzarsi la finalitā del nuovo istituto tesa a favorire il risarcimento del danno da reato.