(massima n. 1)
La causa estintiva di cui all'art. 162-ter cod. pen., presupponendo che il reato commesso sia procedibile a querela soggetta a remissione, non è applicabile al reato di atti persecutori commesso con minacce gravi e reiterate, che rientra tra le ipotesi di procedibilità a querela irrevocabile, ai sensi dell'art. 612-bis, comma quarto, cod. pen. (Fattispecie relativa al delitto di atti persecutori commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 148 del 2017, convertito nella legge n. 172 del 2017 che ha escluso l'applicabilità della causa estintiva per il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.).