(massima n. 1)
In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, la procedura diretta alla valutazione di congruitā della condotta č quella prevista dall'art. 469, cod. proc. pen., che č condizionata, a pena di nullitā, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato e non richiede, invece, il consenso della parte civile, le cui pretese potranno essere fatte valere in sede civile, ove la dichiarazione di estinzione non produce alcun effetto, in quanto volta a eliminare esclusivamente l'interesse pubblico alla condanna.