(massima n. 1)
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. č rilevabile in sede di legittimitā, nei processi in cui la dichiarazione di apertura del dibattimento sia successiva alla data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, a condizione che la condotta riparatoria sia intervenuta entro il termine massimo rappresentato da detta dichiarazione, e che il giudice di merito abbia sentito le parti e valutato la congruitā della somma offerta.