Cass. pen. n. 15511/2019
In tema di trattamento sanzionatorio, il limite della pena della multa dettato dall'art. 24 cod. pen. non si applica alle pene pecuniarie proporzionali. (Fattispecie di condanna alla pena della multa di euro 7.500.000 per i reati di cui agli artt. 291 bis, 293 e 295 d.P.R. n. 43 del 1973 e 67 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, quale entità superiore al limite massimo previsto dall'art. 24 cod. pen.).(Conf. n. 923/1967, Rv.106075). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 17/05/2018).
Cass. pen. n. 6025/2016
Non viola il divieto di "reformatio in peius" l'applicazione da parte del giudice d'appello di una pena pecuniaria di specie diversa e meno grave, pur se quantificata in misura superiore rispetto alla pena originaria, in quanto il divieto di "reformatio in peius" concerne l'irrogazione di una "pena più grave per specie o quantità", laddove l'uso della congiunzione avversativa "o" implica che l'indice di gravità della "quantità" vada riferito alle pene della stessa specie e non alle categorie disomogenee di pene di specie diversa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che, in un'ipotesi di continuazione, per effetto dell'assoluzione dell'imputato dal reato base più grave, punito con la multa, aveva rideterminato la pena per la residua imputazione, costituita da fattispecie contravvenzionali, applicando l'arresto e l'ammenda, quest'ultima quantificata in misura notevolmente superiore rispetto all'entità della multa originaria). (Dichiara inammissibile, App. Catania, 19/04/2016).
Cass. pen. n. 7453/2013
Il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, l. 15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale. (Annulla senza rinvio, Trib. Udine, 26/01/2013).
Cass. pen. n. 25588/2013
Il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, L.15 luglio 2009, n. 94, è inderogabile anche quando il giudice applichi le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di applicazione di pena su richiesta che, per il reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen., aveva irrogato una multa di importo inferiore). (Annulla senza rinvio, Trib. Cosenza, 28/03/2012).
Cass. pen. n. 47449/2004
Ai fini del ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, previsto dall'art. 135 c.p., il computo avviene convertendo 38 euro, o frazione di 38 euro, per ogni giorno di pena detentiva eliminando, sin dall'inizio, i decimali. (Fattispecie in cui le sezioni unite della Corte hanno ritenuto corretta l'applicazione di pena patteggiata, con sostituzione di quella pecuniaria a quella detentiva, attraverso l'eliminazione dei decimali all'inizio dell'operazione di conversione da lire in euro, e non alla fine del calcolo, prendendo a base della conversione stessa la somma di euro 38 per ogni giorno di pena detentiva e non quella di euro 38,73, equivalenti a lire 75.000).
Cass. pen. n. 4718/1999
Fino alla data del 31 dicembre 2001 ogni sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, espressa in lire si intende espressa anche in euro, secondo il tasso di conversione fissato dal Trattato, ma solo a decorrere dall'1 gennaio 2002 ogni sanzione pecuniaria dovrà essere tradotta in euro, secondo la previsione di cui all'art. 51, comma 2, del D.L.vo 24 giugno 1998, n. 213. Ne consegue che attualmente non è possibile fissare la sanzione pecuniaria solo in euro. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rettificato la sentenza impugnata, rideterminando in lire la pena della multa che era stata espressa in euro).
Cass. pen. n. 2678/1999
Non è legale la sanzione pecuniaria espressa in euro, sia perché le pene pecuniarie, ai sensi degli artt. 24 e 26 c.p., sono sempre indicate in lire, sia in quanto, allo stato, l'euro esiste solamente come valuta di conto, ma non anche come moneta fisica. (Nella fattispecie, la Corte, ai sensi dell'art. 619 comma 2 c.p.p., ha rettificato, convertendo in lire la pena pecuniaria, la sentenza del pretore, che aveva condannato l'imputato ad una multa in euro).
Cass. pen. n. 7505/1994
Il principio di legalità della pena è vincolante non solo quando venga applicata una pena non prevista o diversa da quella contemplata dalla legge, ma anche quando venga applicata una pena che esula dalle singole fattispecie legali penali perché pena legale è anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, tra le quali rientrano le norme sulle circostanze aggravanti. (Affermando tale principio la Cassazione ha eliminato la pena della multa inflitta per il reato di corruzione ai sensi dell'art. 24, comma 2, c.p. che consente l'aggiunta della pena della multa per i delitti determinati da motivi di lucro puniti con la sola reclusione: all'uopo ha considerato che il reato ascritto all'epoca dei fatti era punito con la pena congiunta della reclusione e della multa e che pertanto, per il principio di legalità della pena, esso rimaneva fuori della previsione aggravatoria di cui al suddetto articolo).
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L'art. 24, comma 2, c.p. nel prevedere l'aggiunta della pena della multa nei delitti determinati da motivi di lucro è applicabile non solo nei casi in cui il fine di lucro operi come uno dei motivi più o meno remoti del reato, ma altresì quando detto fine operi come motivo unico ed integrativo della fattispecie criminosa (dolo specifico) ovvero come elemento materiale del reato stesso; la contraria soluzione sarebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della norma suddetta la quale non distingue tra tali estremi, dovendosi d'altro canto convenire che, a maggior ragione, l'aggiunta della multa trovi giustificazione quando il fine in questione sia elemento connaturato della fattispecie criminosa. (Fattispecie in tema di corruzione).