La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali(1), con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 136].
Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento(1), avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.
Note
(1)
L'art. 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha abrogato quella parte del testo originario che si riferiva alle "sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione", in quanto, secondo la normativa in materia di ordinamento penitenziario, le sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali e non altrove.