(massima n. 1)
Il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, L.15 luglio 2009, n. 94, č inderogabile anche quando il giudice applichi le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza di applicazione di pena su richiesta che, per il reato di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, cod. pen., aveva irrogato una multa di importo inferiore). (Annulla senza rinvio, Trib. Cosenza, 28/03/2012).