(massima n. 1)
Il limite minimo di Euro 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen. come modificato dall'art. 3, comma sessantesimo, l. 15 luglio 2009, n. 94, č inderogabile anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale. (Annulla senza rinvio, Trib. Udine, 26/01/2013).