(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, la diminuente speciale di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. va applicata soltanto alla pena principale e non alle pene accessorie, sia per la chiara lettera della norma citata sia per la natura e la funzione delle pene accessorie, diverse rispetto all'assetto ordinamentale della pena principale. (Conf. anche n. 9395 del 1994). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 16/07/2020).