L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti(1).
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Note
(1)
Si discute in dottrina se in tale sede si configuri una pena accessoria cd speciale, in quanto applicabile solo in riferimento a coloro che esercitano le attività menzionate. A sostegno di tale posizione, vi sarebbe la previsione normativa, la quale differenzia le ipotesi di privazione della capacità e di decadenza. Solo quest'ultima si rivolge esplicitamente ai soggetti esercenti, in concreto, una delle attività.
(2)
Per quanto riguarda il mercato finanziario si rimanda alla disposizioni del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi, di disciplina del mercato finanziario), che prevedono particolari ipotesi di interdizione.