Cass. pen. n. 47402/2021
La previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguano presso il tutore non si applica nella ipotesi di imputato al quale sia stata inflitta la pena accessoria della interdizione legale
Cass. pen. n. 8126/2017
Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.
Cass. pen. n. 2661/2013
La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti con specifica motivazione.
Cass. pen. n. 5960/2002
Al condannato, ancorché ammesso al programma di protezione per i collaboratori di giustizia, legalmente interdetto ai sensi dell'art. 32 c.p., è inibita l'iscrizione presso la Camera di commercio per lo svolgimento di un'attività di impresa. (Nell'applicare tale principio, la Corte ha precisato che a diversa soluzione non può condurre né la disposizione di cui all'art. 17 L. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 5, comma secondo, L. 22 giugno 2000, n. 193, la quale esclude l'operatività dell'incapacità derivante dall'interdizione ai soli casi di costituzione di rapporti di lavoro ed assunzione della qualità di socio in cooperative sociali, né la disciplina di cui all'art. 8 della L. 13 febbraio 2001, n. 45, secondo la quale dal rifiuto del collaborante di accettare adeguate opportunità di lavoro o di impresa deriva la revoca del programma di protezione, atteso che tale condotta negativa non può equipararsi al fenomeno normativo ostativo all'esercizio dell'attività di impresa, costituito dagli effetti preclusivi derivanti dalle pene accessorie).
Cass. pen. n. 11238/1996
Nell'ipotesi di condanna con rito abbreviato per stabilire se il giudice debba o meno applicare la pena accessoria dell'interdizione legale di cui all'art. 32 c.p. deve aversi riguardo alla pena determinata per il reato giudicato, quale risultante prima della riduzione per la diminuente prevista dall'art. 442, comma secondo, c.p.p.
Cass. pen. n. 17680/1995
Al cosiddetto «patteggiamento in appello», previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p. non sono applicabili le norme che regolano l'applicazione della pena su richiesta prevista dall'art. 444 c.p.p. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che nel caso in cui il giudizio di appello si sia svolto ai sensi del suddetto art. 599, comma 4, c.p.p. non possa escludersi l'applicazione di pene accessorie ed in particolare che sia applicabile l'interdizione legale durante la pena, disposta nel giudizio di primo grado).