(massima n. 1)
La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 19 c.p. che ha la natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l'azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 citato non può essere disposta d'ufficio in mancanza della domanda della parte istante. (Nella specie la Corte ha annullato sul punto la pronuncia dei giudici di merito che avevano ordinato la pubblicazione della sentenza senza che la parte civile ne avesse fatto domanda, in ipotesi, tra l'altro, in cui il procedimento riguardava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - ex art. 570, comma secondo - ritenuta non suscettiva di danni non patrimoniali, escludendo, tra l'altro, la reciproca soccombenza e la legittimità, totale o parziale, della compensazione delle spese)