(1)L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti(2) con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio(3).
Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni [19 n. 5].
Note
(1)
L'introduzione dell'articolo in esame è avvenuta successivamente all'introduzione del codice penale, attraverso l'articolo 120 della legge 24 novembre 1981, n.689; da ultimo è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.
(2)
La dottrina ha sottolineato che il termine "contrattare" comprende sia in contratti di natura privatistica, sia quelli di natura pubblicistica, esclusi però i contratti diretti ad ottenere un pubblico servizio, come ad esempio quelli di fornitura di gas, acqua, elettricità, etc.
(3)
Per quanto attiene alla disciplina speciale relativa al mercato finanziario si rimanda al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U. Draghi).