(massima n. 1)
È abnorme, in quanto collocato al di fuori dell'ordinamento processuale, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari richiesto di pronunciare decreto di archiviazione a norma dell'art. 415 c.p.p., esorbitando dal fatto-reato devolutogli con la richiesta di archiviazione, configuri ed attribuisca ad una persona altro fatto-reato, ordinando, all'esito di siffatta operazione, che il suo nome sia iscritto nel registro delle notizie di reato. Ciò in quanto il potere del gip di ordinare l'iscrizione del nome di una persona nell'anzidetto registro, presuppone che a questa persona sia attribuito il medesimo reato per il quale il P.M., reputandone ignoto l'autore, ha chiesto l'archiviazione. (Fattispecie nella quale il Gip, a fronte di una richiesta di archiviazione formulata per una ipotesi di illecita cessione di sostanza stupefacente compiuta da persona ignota in favore di soggetto identificato, aveva configurato a carico di quest'ultimo il reato di acquisto-detenzione di sostanza stupefacente, ordinandone l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.).