(massima n. 1)
Alla stregua della nuova formulazione dell'art. 415 c.p.p., introdotta dall'art. 16, comma 1, della legge 16 dicembre 1999 n. 479, e, segnatamente, del comma 3 di detto articolo, il quale prescrive che si osservino, in quanto applicabili, le norme contenute nell'intero titolo nel quale la disposizione normativa in questione č inserita, deve ritenersi che anche nel caso di procedimento a carico di ignoti il pubblico ministero, qualora non presenti al giudice richiesta di archiviazione entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato, debba chiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle indagini e che il giudice per le indagini preliminari possa legittimamente negarla. (Nella specie per l'avvenuto raggiungimento, a seguito di precedenti proroghe, del termine di un anno e sei mesi).