(massima n. 4)
La consultazione da parte del testimone di documenti dal medesimo redatti, prevista dall'art. 499, comma 5, c.p.p., deve essere soltanto aiuto alla memoria e non può pertanto sostituirsi completamente al ricordo, risolvendosi, sostanzialmente, nel ricordo di avere scritto. (Fattispecie di annullamento con rinvio in cui la Suprema Corte ha osservato che non c'è prova testimoniale se il teste, nella specie agente di polizia giudiziaria, dopo aver consultato documenti da lui redatti, costituiti dalle annotazioni di osservazioni giornaliere di gioco d'azzardo, non sia in grado di ricordare e si richiami, perché nulla ricorda, al testo consultato).