(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall'imputato al Gup ai sensi dell'art. 421 secondo comma c.p.p. (Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l'ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell'udienza preliminare, la Corte ha peraltro rilevato come l'applicazione del citato secondo comma dell'art. 421 c.p.p. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex artt. 498 e 499 c.p.p., incompatibili con il giudizio abbreviato