Cass. pen. n. 6348/2015
Il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze "aliunde" acquisite.
Cass. pen. n. 5738/2015
La previsione di cui al primo comma dell'art. 65 cod. proc. pen., secondo cui, quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, l'autorità giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non implica che tale autorità sia obbligata a dare lettura delle fonti di prova anche quando proceda all'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari, dovendo la disposizione coordinarsi sia con l'obbligo del segreto, ex art. 329, comma primo, cod. proc. pen., sugli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza (e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari), sia con la previsione di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice, che riserva alla sola istruzione dibattimentale la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
Cass. pen. n. 205/2008
In tema di interrogatorio dell'imputato, ai fini della contestazione dei fatti allo stesso attribuiti, non è richiesto che l'autorità giudiziaria osservi tassativamente le modalità di cui all'art. 65 c.p.p., essendo unicamente essenziale che, in concreto, l'imputato stesso abbia avuto contezza dei fatti medesimi. (Nella specie, l'avvenuta sollecitazione dell'imputato sui fatti oggetto di contestazione è stata desunta dalla ricostruzione da parte dello stesso della vicenda nella sua interezza e dall'effettuata ampia ammissione di responsabilità).
Cass. pen. n. 6054/1997
Ai fini dell'interruzione della prescrizione le dichiarazioni spontanee rese all'autorità giudiziaria equivalgono all'interrogatorio solo ove, nel corso della loro acquisizione, venga contestato il fatto per il quale si procede ed il propalante sia ammesso ad esporre le sue difese in merito ad esso; gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 c.p., si caratterizzano infatti per essere l'esplicitazione, da parte dei preposti organi dello Stato, della volontà di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e rivolto alla conoscenza dell'incolpato. La contestazione, pertanto, rappresenta elemento indefettibile dell'interrogatorio e ragione prima della sua inclusione nell'elencazione tassativa contenuta nella norma predetta, sicché il semplice rilascio di dichiarazioni spontanee non può identificarsi, ontologicamente, con l'atto disciplinato dagli artt. 64 e 65 c.p.p.
Cass. pen. n. 3607/1994
In tema di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non ogni deviazione dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 65 c.p.p. (contestazione dei fatti e comunicazione degli elementi di prova a carico, invito del giudice alla persona interpellata ad esporre le sue difese, formulazione di domande) costituisce causa di invalidità dell'atto e, a fornitori, di caducazione dello stato custodiale, purché si realizzi la surrichiamata finalità di garanzia. (Fattispecie nella quale è stata disattesa la doglianza dell'indagato che aveva lamentato la mancanza di interrogatorio in ordine ad una delle due imputazioni ascrittegli).
Cass. pen. n. 281/1994
Dal disposto del primo comma dell'art. 65 c.p.p., secondo il quale quando procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini l'autorità giudiziaria le contesta gli elementi di prova esistenti contro di essa, non può desumersi che tale autorità sia obbligata a dare lettura durante l'interrogatorio delle fonti di prova anche quando proceda a tale atto nel corso delle indagini preliminari. La norma in questione, infatti, va coordinata con quella di cui al primo comma dell'art. 329 c.p.p., che prevede che gli atti di indagine, compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria, sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa aver conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, e con quella di cui al primo comma dell'art. 511 stesso codice che prevede per la sola istruzione dibattimentale che il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento. (Nella specie il ricorrente si duoleva che nel corso dell'interrogatorio non gli fosse stata data lettura delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni accusatorie).
Cass. pen. n. 1489/1993
La mancata, specifica indicazione, nell'ordinanza applicativa di custodia cautelare, della identità dei soggetti dai quali provengano dichiarazioni accusatorie assunte come indizi di colpevolezza, in quanto giustificata da plausibili ragioni di cautela processuale, non può costituire causa alcuna di nullità, posto che l'art. 292, secondo comma, lettera c), c.p.p., nel prevedere l'obbligo dell'indicazione, nella suddetta ordinanza, «degli elementi di fatto da cui (gli indizi) sono desunti e dei motivi della loro rilevanza», non fa alcun riferimento anche alle fonti da cui i detti elementi sono ricavati e, d'altra parte, dal combinato disposto degli artt. 294, quarto comma e 65, primo comma, c.p.p., risulta anche la possibilità di omettere, in sede di interrogatorio, la comunicazione all'interrogato delle fonti degli elementi di prova a suo carico, quando da tale comunicazione possa derivare pregiudizio per le indagini.