(massima n. 1)
Nel giudizio abbreviato č ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma secondo, c.p.p., purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltā delle altre parti di prendere la parola.