(massima n. 1)
La formalitā relativa all'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, prevista dall'art. 337, comma 3, c.p.p. allorquando la querela venga proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione non č prescritta a pena di nullitā e non costituisce condizione di validitā della querela medesima. Ed invero le cause di nullitā devono essere espressamente previste come tali dalla legge, secondo il principio di tassativitā fissato dall'art. 117 c.p.p.; il potere di agire in giudizio del legale rappresentante di una persona giuridica si riconnette all'esistenza di un effettivo rapporto tra il primo e l'ente rappresentato, da cui derivino i poteri di rappresentanza e soltanto alla mancanza di tale rapporto si ricollega l'inefficacia della querela proposta e non, invece, alla mancata enunciazione formale della fonte del potere di rappresentanaza.