(massima n. 1)
In tema di condotta diffamatoria attribuibile ad un parlamentare, il giudice, in presenza della dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espressa da parte del ramo parlamentare di appartenenza, deve applicare la causa di non punibilità, salvo che intenda sollevare conflitto di attribuzione per vizi in procedendo o per l'arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale fra le espressioni ritenute diffamatorie e le prerogative parlamentari. Ed invero, il nesso funzionale della prerogativa parlamentare ha un duplice aspetto: uno soggettivo ed uno oggettivo. In primo luogo il fatto incriminato deve essere posto in essere per un interesse pubblico, nel senso che le espressioni diffamatorie possono ritenersi non punibili se poste in essere in un atto di funzione, e non se con esse il parlamentare aggredisce l'altrui reputazione per motivi del tutto personali. In secondo luogo il criterio sostanziale che permette di ritenere il nesso funzionale nello svolgimento, in qualsiasi luogo e con qualsiasi forma e mezzo, di attività che, libera da fini personali, sia, per le motivazioni e per le questioni trattate, nell'interesse superiore della res pubblica, connessa o collegabile anche in via strumentale alla funzione parlamentare; quest'ultima va intesa come tramite fra la società civile e la comunità politica, capace di contribuire, anche con denunzie di ritenute lesioni di diritti di libertà, ad alimentare il dibattito ed il confronto politico-parlamentare su temi di interesse generale. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di sollevare conflitto di attribuzione in quanto ha riconosciuto il nesso funzionale nelle dichiarazioni di un parlamentare che aveva fatto riferimento ad un suicidio in carcere ed al suo collegamento con le modalità d'inchiesta a carico del detenuto).