(massima n. 1)
La mancata identificazione del soggetto che presenta la querela, da parte dell'autoritā che la riceve, non genera l'invaliditā dell'atto allorché risulti altrimenti certo che il proponente č il soggetto legittimato a proporla. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la certezza della provenienza della querela fosse assicurata dalla conseguente rituale costituzione di parte civile).