(massima n. 1)
In tema di formalitą della querela, anche qualora l'atto sia presentato negli uffici della Procura della Repubblica, ai fini della sua validitą occorre che il presentatore sia identificato, discendendo tale adempimento dal comma quarto dell'art. 337 c.p.p., che prevede, senza eccezioni, l'onere della identificazione ad opera della «autoritą che riceve la querela».