(massima n. 1)
In assenza di speciale mandato conferito ai sensi degli artt. 122 e 336 c.p.p., l'amministratore di un condominio non è legittimato a proporre querela, pur se relativa ad un fatto lesivo del patrimonio condominiale (nella specie, appropriazione di energia elettrica condominiale), in quanto la querela, costituendo un presupposto della validità dell'esercizio dell'azione penale e non un semplice mezzo di cautela processuale o sostanziale, non può essere ricompresa fra gli atti di gestione dei beni o conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio spettanti all'amministratore.