(massima n. 2)
Nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non č applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, c.p.p., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, c.p.p., che ha natura meramente ordinatoria.