(massima n. 1)
In tema di atti processuali, vigendo il principio di presunzione della loro regolaritā e, dunque, dell'uso corretto ed appropriato dei termini tecnici adoperati, il giudice non č tenuto a procedere di ufficio ad accertare la rispondenza al vero della situazione processuale quando essa sia stata descritta con l'uso di espressioni legali e tipiche del nostro sistema normativo. (Fattispecie in cui sul documento contenente un atto di querela era stata apposta la annotazione Ģpervenutoģ e non quella Ģricevutoģ. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato e nel rilevare che con il primo termine si indica l'inoltro dell'atto a mezzo di un incaricato tramite spedizione, senza alcuna certificazione della provenienza dello stesso e della identitā del proponente, ha ritenuto sussistente la improcedibilitā dell'azione penale).