(massima n. 1)
Deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso l'apposito sportello degli uffici della procura della Repubblica e ricevuta dalla persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente.