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Articolo 282 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 12/03/2026]

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Dispositivo dell'art. 282 ter Codice di procedura penale

1. (1)Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis. Nei casi di cui all'articolo 282 bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi(2)(3)(4)(5).

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis(3)(5).

3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 9, del D.L. 23.02.2009, n. 11.
(2) Sotto il profilo oggettivo, la misura si articola in un possibile doppio contenuto: un divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati con abitudine dalla vittima e un obbligo specifico di restare ad una determinata distanza, assorbente il primo.
(3) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 12, comma 1, lettera d) della L. 24 novembre 2023, n. 168.
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera d) D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4.
(5) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 3, comma 1, lettera i) della L. 2 dicembre 2025, n. 181.

Ratio Legis

Secondo il principio di gradualità, in una logica di progressiva afflittività, il legislatore ha previsto una misura che è tesa ad evitare pericolosi contatti tra la persona offesa e l'indagato o imputato.

Spiegazione dell'art. 282 ter Codice di procedura penale

Seguendo il principio di gradualità, le misure cautelari coercitive sono ordinate secondo una logica di progressiva afflittività (cioè, cominciando da misure di contenuto meramente obbligatorio per finire con le vere e proprie misure detentive).

In questo ordine ideale, dopo le misure del divieto di espatrio ex art. 281 del c.p.p., dell’obbligo di presentazione periodica di cui all’art. 282 del c.p.p. e dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis del c.p.p., si colloca la norma in esame che regolamenta il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da persone con essa legate.

Questa misura è stata introdotta dalla disciplina sugli atti persecutori. Però, non facendo esplicito riferimento all’art. 612 bis del c.p., essa deve considerarsi una misura applicabile ad ogni fattispecie di reati che implichi una particolare tutela della persona offesa.

Ai sensi del comma 1 (come modificato prima dalla L. n. 186 del 2023 e poi dal c.d. Decreto giustizia, D.L. n. 178 del 2024, L. n. 4 del 2025), viene innanzitutto disciplinato il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. In particolare, con questa misura, il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, o di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa.

Come precisato dal comma 4, quando l’imputato ha necessità di frequentare i suddetti luoghi per motivi di lavoro o esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

In generale, l’applicazione della misura in esame deve rispettare i limiti di pena ex all’art. 280 del c.p.p.. Però, nei casi indicati dal comma 6 dell’art. 282-bis c.p.p. (modificato dalla L. n. 186 del 2023 e poi dal c.d. Decreto giustizia, D.L. n. 178 del 2024, L. n. 4 del 2025), se si procede per determinati reati di particolare allarme sociale (ad esempio, maltrattamenti ex art. 572 del c.p., violenza sessuale di cui all’art. 609 bis del c.p.), la misura può essere applicata anche al di fuori dei limiti di pena tracciati dall’art. 280 del c.p.p. e, quindi, anche nei casi in cui il delitto non preveda l’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Inoltre, con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice dispone anche l’applicazione delle modalità di controllo di cui all’art. 275 bis del c.p.p. (ossia, il c.d. braccialetto elettronico). Tuttavia, è comunque necessario il consenso dell’imputato per l’adozione di queste modalità di controllo e, se l’imputato non presta tale consenso, il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave.

Inoltre, in relazione a queste modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di altre misure cautelari anche più gravi anche quando la polizia giudiziaria accerta la non fattibilità tecnica (ivi compresa quella operativa) delle predette modalità. A tal riguardo, a norma dell’art. 97 ter delle disp. att. c.p.p. (introdotto dal c.d. D.L. Giustizia del 2024), nell’accertare la fattibilità tecnica e operativa, senza ritardo entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria – con il supporto di operatori tecnici – deve effettuare tale verifica, analizzando anche le caratteristiche dei luoghi (ad esempio, copertura di rete, qualità della connessione) e la gestione dei mezzi tecnici per valutare l’efficacia del controllo. Inoltre, entro quarantotto ore, la polizia giudiziaria deve trasmettere il rapporto all’autorità giudiziaria per permettere a quest’ultima di prendere le opportune decisioni.

Poi, il successivo comma 2 (anch’esso modificato dalla L. n. 168 del 2023) disciplina il divieto di avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla da persone legate con l’offeso. Infatti, quando sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati da prossimi congiunti dell’offeso o da persone con questo conviventi o comunque legate da relazione affettiva, o di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone.
Anche in questa ipotesi, con tale provvedimento, il giudice dispone l’applicazione del c.d. braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p..

Inoltre, anche in tale ultimo caso, ai sensi del comma 4, qualora la frequentazione dei suddetti luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può stabilire limitazioni.

Infine, a norma del comma 3, in aggiunta al divieto di avvicinamento, il giudice può anche vietare all’imputato di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la persona offesa e le persone con essa legate (prossimi congiunti, conviventi o persone legate da relazione affettiva).

Massime relative all'art. 282 ter Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 42892/2024

In tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter cod. proc. pen., è tenuto a ordinare l'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertà Genova, 31/07/2024)

Cass. pen. n. 2318/2023

Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento. (Rigetta, Corte Appello Ancona, 27/09/2022)

Cass. pen. n. 2242/2020

In tema di misure cautelari personali, è legittima l'ordinanza che dispone, ex art. 282-ter cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa senza indicare specificamente quali siano i luoghi oggetto di divieto, in quanto la predetta individuazione deve avvenire "per relationem" con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa, con la conseguenza che, ove tali luoghi, anche per pura coincidenza, vengano ad essere frequentati anche dall'imputato, costui deve immediatamente allontanarsene. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente ragionando, si consentirebbe all'agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell'elenco tassativo eventualmente definito dal giudice, frustrando così la "ratio" della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Roma, 02/07/2020)

Cass. pen. n. 1541/2020

In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen. deve essere riferito alla persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, quando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, non legata a particolari ambiti lavorativi o familiari, dovendo esserle garantito il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza. (Annulla con rinvio, Trib. Libertà Bari, 06/07/2020)

Cass. pen. n. 6563/2020

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen. può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell'obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche alla figlia minorenne con questa convivente, in tal modo impedendo all'indagato di mantenere rapporti con la propria figlia, pur senza motivare in ordine alle specifiche esigenze ed indicando il nominativo della minore nel solo dispositivo). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertà Venezia, 13/11/2019)

Cass. pen. n. 23472/2019

In tema di misure cautelari, il collocamento della persona offesa in una struttura protetta non preclude l'applicabilità della misura del divieto di avvicinamento alla stessa previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen., non influendo tale ricovero sull'attualità del pericolo di recidiva ed essendo il provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in cui essa si trovi. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 11/12/2018).

Cass. pen. n. 8333/2015

In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza che dispone ex art. 282 ter cod. proc. pen. il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi ai quali è inibito l'accesso, poichè solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo dell'osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa.

Cass. pen. n. 5664/2015

In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice dispone, ex art. 282 ter, cod. proc. pen., il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto della proibizione, perché solo in tal modo il provvedimento assicura sia l'esigenza di praticabilità della misura sia la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata per indeterminatezza nell'indicazione dei luoghi vietati, demandando al giudice di merito la eventuale possibilità di applicare all'indagato un generale divieto di avvicinamento alla persona offesa che non richiede la specifica individuazione delle zone in cui è interdetto l'accesso).

Cass. pen. n. 48395/2014

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

Cass. pen. n. 36887/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento prevista dall'art. 282 ter c.p.p. può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

Cass. pen. n. 27798/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter, cod. proc. pen., deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l'accesso ai quali è inibito all'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinata l'indicazione di non avvicinarsi al luogo di dimora o di lavoro della vittima in quanto si tratta di luoghi individuati e ben noti all'obbligato).

Cass. pen. n. 19552/2013

La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter c.p.p., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

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