(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen. può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell'obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche alla figlia minorenne con questa convivente, in tal modo impedendo all'indagato di mantenere rapporti con la propria figlia, pur senza motivare in ordine alle specifiche esigenze ed indicando il nominativo della minore nel solo dispositivo). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertà Venezia, 13/11/2019)