Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1541 del 17 novembre 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di atti persecutori, l'alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen., non č integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane.

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen. deve essere riferito alla persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, quando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, non legata a particolari ambiti lavorativi o familiari, dovendo esserle garantito il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza. (Annulla con rinvio, Trib. Libertā Bari, 06/07/2020)

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