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Articolo 13 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali

Dispositivo dell'art. 13 Codice di procedura penale

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [102, 134 Cost.], è competente per tutti quest'ultima(1).

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario(2).

Note

(1) Con riguardo ai reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione, competente a giudicare il Presidente della Repubblica è la Corte costituzionale (ex art. 90 Cost.).
(2) Circa i reati ministeriali si veda l'art. 90 Cost. e la l. 5 giugno 1989, n. 219 (art. 9) di cui si riporta il testo: «1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi. 2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza. 3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza».

Spiegazione dell'art. 13 Codice di procedura penale

Oltre al dispositivo di cui all'articolo 12, la norma in commento disciplina ulteriori ipotesi di connessione tra procedimenti appartenenti a giudici ordinari e speciali.

Così, nell'ipotesi di competenza concorrente tra Corte Costituzionale e giudice ordinario, prevale la competenza del giudice speciale costituzionale.

Per quanto concerne invece la competenza concorrente tra giudice ordinario e giudice militare, vale la regola opposta, precisandosi che, tuttavia, la connessione opera solo quando il reato comune è più grave di quello militare, utilizzano a tal fine i criteri di cui all'articolo 16, comma 3, che stabiliscono quando un reato è da considerarsi più grave.

E' rilevante sottolineare che la modalità di applicazione delle regole sulla connessione varia a seconda che si tratti di giurisdizione penale od ordinaria: qualora il reato più grave sia quello ordinario, la giurisdizione ordinaria è competente a giudicare anche quello militare; al contrario, qualora il più grave sia quello militare, questo non attrae nella sua competenza quello ordinario e, pertanto, le competenze rimangono separate.

Massime relative all'art. 13 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 18621/2017

All'udienza in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione, regolatrice del conflitto di giurisdizione instaurato tra il giudice ordinario e il giudice militare, è legittimato a partecipare esclusivamente il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.

Cass. pen. n. 14289/2017

La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, si applica, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario.

Cass. pen. n. 14008/2011

Il giudice militare ha giurisdizione per il reato militare, che pure sia connesso con un più grave reato comune, se per tale ultimo non ricorra una condizione di procedibilità e non sia stata esercitata l'azione al momento in cui per il primo sia stato già disposto il giudizio, e ciò per l'impossibilità di trattazione congiunta.

Cass. pen. n. 5135/2006

Nel caso in cui nel reato militare concorrano civili insieme con i militari, nonostante la connessione tra i procedimenti, le sfere di giurisdizione rimangono separate, sicché il giudice militare mantiene integra nei confronti dei concorrenti militari la propria giurisdizione e quello ordinario nei confronti dei concorrenti civili.

Cass. pen. n. 4527/2005

L'art. 13 comma 2 c.p.p., che non ha abrogato l'art. 264 c.p.m.p. (c.p. mil. pace), si applica nella delimitazione della vis attractiva nella giurisdizione ordinaria di tutti i casi di connessione prefigurati dall'art. 264 cit., essendo stata la connessione a favore della giurisdizione ordinaria confermata nelle ipotesi in cui il reato comune sia più grave o di pari gravità rispetto a quello militare. L'art. 264 cit. pertanto non si applica quando il reato più grave è quello militare. Non si applica l'art. 13 comma 2 c.p.p. nell'ipotesi in cui il reato militare è commesso da un militare in concorso con un soggetto non appartenente alle Forze armate. Per escludere l'operatività dell'art. 13 è sufficiente osservare che la disposizione ha come indispensabile presupposto una pluralità di reati, comuni e militari, e che, invece, l'art. 110 c.p. configura una fattispecie plurisoggettiva unitaria. Nel sistema del c.p.p. la connessione costituisce un criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza: pertanto deve escludersi la sopravvivenza della disposizione contenuta nella parte finale del comma 2 dell'art. 264 c.p.m.p., che prevede il potere della Corte di cassazione di separare i procedimenti con apprezzamento discrezionale delle ragioni di convenienza che suggeriscono di preservare la giurisdizione speciale nei confronti del militare, indipendentemente dal requisito della maggiore gravità del reato militare.

Cass. pen. n. 4766/2003

Il reato di collusione commesso dal militare della Guardia di finanza e previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 è un reato oggettivamente militare, ma, se commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice militare.

Cass. pen. n. 1399/2000

La norma di cui all'art. 13, secondo comma, c.p.p., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autorità giudiziaria ordinaria allorché il primo sia più grave del secondo, non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione. (Nella specie il Tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a concorso di reato tributario e truffa militare e il giudice ordinario, archiviato il procedimento quanto al primo reato, aveva trasmesso gli atti alla Procura militare per il seguito di competenza in ordine al reato militare; ma alla fine il Tribunale militare aveva erroneamente emesso sentenza di improcedibilità ex art. 649 c.p.p., sul rilievo della sua già intervenuta pronuncia di difetto di giurisdizione). (Non risultano precedenti).

Cass. pen. n. 6780/1998

In materia di giurisdizione non opera il principio, valido invece riguardo alla competenza, secondo cui la connessione può produrre effetti soltanto a condizione che i procedimenti connessi si trovino nella stessa fase. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile la denuncia di conflitto di giurisdizione tra giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare e giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario con riguardo a reato militare connesso con più grave reato comune per il quale era già intervenuta sentenza di condanna in primo grado, dichiarando quindi la competenza giurisdizionale del giudice ordinario).

Cass. pen. n. 12782/1995

La connessione di procedimenti prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.p. che determina l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario — opera solo nel caso che ci si trovi in presenza di reati comuni e di reati militari e che uno dei reati comuni sia più grave rispetto a quello militare. Ne consegue che, nel diverso caso di un unico fatto delittuoso commesso in concorso da un civile e da un militare, i cui elementi integrano soggettivamente e oggettivamente gli estremi di un reato militare, non opera la connessione prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.p., che richiede la presenza di più reati diversi, bensì è applicabile la disposizione prevista dall'art. 14, c.p.m.p., in base alla quale sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

Cass. pen. n. 9800/1994

Quando il codice penale militare non preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l'ipotesi di reato prevista dal codice penale comune, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. (Fattispecie in tema di omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 c.p., che non trova corrispondenza in analoga figura nel codice penale militare).

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