(massima n. 1)
In materia di giurisdizione non opera il principio, valido invece riguardo alla competenza, secondo cui la connessione può produrre effetti soltanto a condizione che i procedimenti connessi si trovino nella stessa fase. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile la denuncia di conflitto di giurisdizione tra giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare e giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario con riguardo a reato militare connesso con più grave reato comune per il quale era già intervenuta sentenza di condanna in primo grado, dichiarando quindi la competenza giurisdizionale del giudice ordinario).