(massima n. 1)
La connessione di procedimenti prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.p. che determina l'attribuzione di giurisdizione al giudice ordinario opera solo nel caso che ci si trovi in presenza di reati comuni e di reati militari e che uno dei reati comuni sia pił grave rispetto a quello militare. Ne consegue che, nel diverso caso di un unico fatto delittuoso commesso in concorso da un civile e da un militare, i cui elementi integrano soggettivamente e oggettivamente gli estremi di un reato militare, non opera la connessione prevista dall'art. 13, comma 2, c.p.p., che richiede la presenza di pił reati diversi, bensģ č applicabile la disposizione prevista dall'art. 14, c.p.m.p., in base alla quale sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.