(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione dell'autoritą giudiziaria ordinaria allorché il primo sia pił grave del secondo, si applica, in virtł del principio della "perpetuatio iurisdictionis", anche al caso in cui all'esito del giudizio di primo grado l'imputato sia stato prosciolto dal reato che aveva comportato la giurisdizione del giudice ordinario.