(massima n. 2)
Ai fini della attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in caso di procedimenti per reati connessi, comuni e militari, la maggiore gravitā del reato comune č individuata sulla base delle regole stabilite dall'art 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen. ai criteri valutabili ai sensi dell'art. 16, comma terzo, cod. proc. pen.; ne consegue che non sono apprezzabili le circostanze aggravanti comuni, ma soltanto quelle ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la maggiore gravitā e, conseguentemente, la sussitenza della giurisdizione ordinaria, dei reati di cui agli artt. 336 e 266, commi primo, secondo e quarto, cod. pen., rispetto a quello di minaccia ad un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, di cui all'art. 146 cod. proc. pen. pace, aggravato dalla circostanza comune del "grado rivestito" di cui all'art. 47, n. 2, cod. pen. mil. pace).