(massima n. 1)
Il reato di collusione commesso dal militare della Guardia di finanza e previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 č un reato oggettivamente militare, ma, se commesso in accordo con estranei e connesso con reati comuni, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice militare.