(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 13, secondo comma, c.p.p., che prevede, in caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione unica dell'autoritą giudiziaria ordinaria allorché il primo sia pił grave del secondo, non trova applicazione quando l'ipotesi criminosa che comporta la giurisdizione del giudice ordinario abbia trovato sbocco in un provvedimento di archiviazione. (Nella specie il Tribunale militare aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a concorso di reato tributario e truffa militare e il giudice ordinario, archiviato il procedimento quanto al primo reato, aveva trasmesso gli atti alla Procura militare per il seguito di competenza in ordine al reato militare; ma alla fine il Tribunale militare aveva erroneamente emesso sentenza di improcedibilitą ex art. 649 c.p.p., sul rilievo della sua gią intervenuta pronuncia di difetto di giurisdizione). (Non risultano precedenti).