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Articolo 593 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Appello del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 593 bis Codice di procedura penale

1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento(1).

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 3, D.Lgs. 06/02/2018, n. 11 con decorrenza dal 06/03/2018.

Spiegazione dell'art. 593 bis Codice di procedura penale

Le impugnazioni in ambito penale rappresentano dei rimedi giuridici destinati a rimuovere gli svantaggi derivanti da una decisione del giudice penale ritenuta insoddisfacente per una delle parti. Tali rimedi si suddividono in impugnazioni ordinarie e straordinarie, a seconda che siano esperibili avverso decisioni non ancora o già divenute irrevocabili. Sono dunque impugnazioni ordinarie l'appello ed il ricorso per cassazione, mentre straordinarie sono la revisione ed il ricorso straordinario per errore di fatto.

L'appello è dunque un mezzo ordinario di impugnazione tramite il quale le parti che presentino un interesse in tal senso possono tentare di rimediare a supposti errori di fatto e/o di diritto contenuti nella decisione del giudice di primo grado.

La norma in esame, di recente introduzione, stabilisce che, ove consentito al pubblico ministero in generale (v. ad esempio articolo 593), il procuratore della Repubblica presso il tribunale può appellare le sentenze del G.I.P., della Corte d'Assise e del tribunale ordinario. In pratica la norma ha introdotto una sorta di “sostituzione” del procuratore della Repubblica, a prescindere dalla valutazione del pubblico ministero normalmente competente a seconda dei casi.

Del pari, il procuratore generale presso la corte d'appello può impugnare solo nelle ipotesi di avocazione o quando il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

Massime relative all'art. 593 bis Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 13808/2020

Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale presso la corte d'appello che, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., non abbia legittimazione ad impugnare la sentenza, non ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") essendo l'impugnazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva impugnato la sentenza di condanna di primo grado censurando l'illegalità della pena irrogata). (Annulla con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 17/05/2018).

Cass. pen. n. 3165/2019

Nel caso di ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello avverso sentenza astrattamente appellabile, ma per la quale, ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. pen., non sussistono le condizioni legittimanti il diritto da parte dello stesso a proporre appello (avocazione o acquiescenza al provvedimento da parte del procuratore della Repubblica), ricorre l'ipotesi di ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente operatività, in caso di accoglimento dell'impugnazione, del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha sottolineato che la mancanza delle suddette condizioni legittimanti non incide sull'ontologica esistenza del diritto ad impugnare in capo al Procuratore generale, ma esclusivamente sulla possibilità del suo concreto esercizio). (Annulla in parte con rinvio, TRIBUNALE TRAPANI, 19/12/2018).

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