Cass. pen. n. 11042/2020
È nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la corte di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione confermando la confisca disposta in primo grado, in quanto l'imputato ha diritto allo svolgimento dell'udienza dibattimentale di appello al fine di poter espletare compiutamente la propria attività difensiva anche su tale punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 20/07/2018).
Cass. pen. n. 6965/2018
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 cod. proc. pen., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 15/09/2017).
Cass. pen. n. 2069/2018
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado e ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto detta pronuncia, pur avendo natura meramente processuale, comporta l'eliminazione della precedente decisione favorevole. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 17/11/2016).
Cass. pen. n. 21172/2016
E illegittima la sentenza "predibattimentale" con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti. (Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 06/02/2015).
Cass. pen. n. 33741/2016
In tema di giudizio di appello, è illegittima la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.469 cod. proc. pen., in quanto il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. non comprende tale eccezionale procedura, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. (Ordina trasmissione degli atti, App. Torino, 23/01/2014).
Cass. pen. n. 12602/2015
La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Dichiara inammissibile, App. Lecce s.d. Taranto, 14/07/2014).
Cass. pen. n. 50013/2015
In tema di giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.496 cod.proc.pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt.598, 599 e 601 cod.proc.pen. non contiene alcun rinvio, esplicito od implicito, a tale epilogo, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 03/12/2013).
Cass. pen. n. 40966/2015
La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato può essere riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 50435/2015
Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro lo stesso se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 23/05/2014).
Cass. pen. n. 19618/2014
Nel dibattimento di appello, il contenuto della deposizione di un testimone o di un'altra parte può essere contestato sulla base delle dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero ed i relativi verbali possono essere utilizzati per la decisione a norma degli artt. 500 e 503 c.p.p., atteso il generale rinvio alle disposizioni relative al giudizio di primo grado operato dall'art. 598 c.p.p. per il giudizio di appello. (Fattispecie relativa all'acquisizione di dichiarazioni confessorie rese dall'imputato avanti al G.I.P. in sede di interrogatorio di garanzia).
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Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro il dichiarante se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.; se rivolte invece contro i coimputati possono essere utilizzate solo per stabilire la credibilità del dichiarante medesimo, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (V. Corte Cost., 1 luglio 2009, n. 197). (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto utilizzabili come prova le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al Gip, e impiegate per contestare la ritrattazione dello stesso compiuta nel corso dell'esame dibattimentale). (Rigetta, App. Sez. Min. Salerno, 27/06/2012).
Cass. pen. n. 41808/2013
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori pur se le parti non abbiano provveduto a presentare la relativa istanza nel termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. (Rigetta, App. Milano, 05/12/2012).
Cass. pen. n. 18351/2013
Non sussiste l'effetto estensivo dell'impugnazione in favore di colui che abbia richiesto l'applicazione della pena concordata in appello, avendo egli in tal modo rinunziato al motivo di gravame inizialmente comune con altri coimputati al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen., una nuova e più favorevole determinazione della pena. (Nella specie la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento all'annullamento con rinvio della sentenza, per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare).
Cass. pen. n. 45795/2012
Qualora il giudice dell'appello qualifichi diversamente in sentenza il fatto contestato, senza che l'imputato abbia avuto preventivamente la possibilità di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 42411/2012
È illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), in quanto il rinvio di cui all'art. 598 c.p.p. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p..
Cass. pen. n. 35577/2007
Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento giacché il rinvio operato dall'art. 598 c.p.p. alle norme del giudizio di primo grado non comprende la procedura, di natura eccezionale prevista dall'art. 469 c.p.p.
Cass. pen. n. 11576/2006
Il giudice di appello deve annullare la sentenza di primo grado e restituire gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 c.p.p., quando non ha provveduto il giudice di primo grado nonostante siano emersi e accertati in dibattimento fatti diversi da quelli enunciati nel decreto di citazione a giudizio.
Cass. pen. n. 8831/2006
Non è abnorme e non è in ogni caso ricorribile per cassazione la sentenza del giudice di appello che, una volta ritenuto un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato quella di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto, da un lato, il relativo potere è previsto dal combinato disposto degli artt. 598 e 521 c.p.p. e, dall'altro, non determina alcun pregiudizio per l'imputato che ha ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini, che possono concludersi anche con una archiviazione, o nel corso del nuovo giudizio. (Fattispecie relativa a decisione del giudice di appello di annullamento per aver ravvisato un fatto diverso da quello contestato in relazione ad una sentenza di primo grado di assoluzione).
Cass. pen. n. 8351/2006
Qualora emerga in dibattimento una diversità tra i fatti descritti nel decreto di citazione a giudizio e quelli accertati, il giudice di appello, non avendovi provveduto quello di primo grado, ha l'obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 c.p.p.
Cass. pen. n. 21308/2005
L'omesso avviso del giudizio di appello al difensore dell'imputato quando questi sia assistito anche da altro difensore regolarmente assistito si configura come lesione del diritto dell'imputato alla difesa tecnica (art. 178 lett. c c.p.p.) e, pertanto, essa è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.