(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, è illegittima la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.469 cod. proc. pen., in quanto il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. non comprende tale eccezionale procedura, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. (Ordina trasmissione degli atti, App. Torino, 23/01/2014).