(massima n. 1)
L'efficacia preclusiva del decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, all'esito di elementi acquisiti anche nella fase di giudizio e da altra autoritā giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell'art. 518 c.p.p. la necessitā per il pubblico ministero di procedere separatamente. (Fattispecie in cui si č ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l'archiviazione nella fase del indagini preliminari).