(massima n. 1)
Sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare per cassazione la sentenza di appello che, ritenuta ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. la diversitą del fatto accertato rispetto a quello contestato, annulli la sentenza assolutoria di primo grado e ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in quanto detta pronuncia, pur avendo natura meramente processuale, comporta l'eliminazione della precedente decisione favorevole. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 17/11/2016).