(massima n. 2)
Le precedenti dichiarazioni difformi rese dall'imputato nella fase predibattimentale, lette per le contestazioni nel corso del suo esame e conseguentemente acquisite al fascicolo per il dibattimento, possono essere utilizzate come prova contro il dichiarante se sono state assunte con le modalità indicate all'art. 503, commi quinto e sesto, cod. proc. pen.; se rivolte invece contro i coimputati possono essere utilizzate solo per stabilire la credibilità del dichiarante medesimo, salvo che ricorrano i presupposti dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. (V. Corte Cost., 1 luglio 2009, n. 197). (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto utilizzabili come prova le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in sede di interrogatorio innanzi al Gip, e impiegate per contestare la ritrattazione dello stesso compiuta nel corso dell'esame dibattimentale). (Rigetta, App. Sez. Min. Salerno, 27/06/2012).