(massima n. 1)
È illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), in quanto il rinvio di cui all'art. 598 c.p.p. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p..