(massima n. 1)
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 cod. proc. pen., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione del suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 15/09/2017).