(massima n. 1)
Non sussiste l'effetto estensivo dell'impugnazione in favore di colui che abbia richiesto l'applicazione della pena concordata in appello, avendo egli in tal modo rinunziato al motivo di gravame inizialmente comune con altri coimputati al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen., una nuova e pił favorevole determinazione della pena. (Nella specie la Corte ha escluso l'effetto estensivo con riferimento all'annullamento con rinvio della sentenza, per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare).