(massima n. 1)
In tema di giudizio di appello, non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ex art.496 cod.proc.pen., in quanto la disciplina dettata dagli artt.598, 599 e 601 cod.proc.pen. non contiene alcun rinvio, esplicito od implicito, a tale epilogo, né la pronuncia "de plano" può essere emessa ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio. (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 03/12/2013).