(massima n. 2)
In tema di esecuzione forzata immobiliare, in mancanza di limiti normativi, il potere del giudice dell'esecuzione di revoca dei propri provvedimenti concorre con la possibilità di opposizione agli atti esecutivi, con la precisazione che, mentre il potere di revoca può essere esercitato anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l'opposizione agli atti esecutivi e sempre che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, per potersi avvalere del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi la parte deve rispettare il termine perentorio di decadenza ex art. 617 c.p.c., che decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza del decreto di trasferimento ovvero di un atto successivo che lo presuppone. (Nella specie, in applicazione del riportato principio, la S.C. ha ritenuto non censurabile la statuizione del giudice di merito circa la conoscenza – da parte del creditore procedente – del decreto di trasferimento, di cui non è prevista la comunicazione al predetto creditore, in conseguenza dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dato atto che – nonostante una contraria precedente attestazione della cancelleria – nessun deposito del prezzo era stato effettuato dall'aggiudicatario, sicché non poteva procedersi alla formalità successiva dell'assegnazione del ricavato).